Descrizione
Si invitano i proprietari dei giardini, fondi e terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico all'osservanza dell'allegata ordinanza per motivi di pubblica sicurezza e di decoro.
VISTI
- Visto gli artt. 892,893,894,895 e 896 del vigente Codice Civile;
- Visto il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il suo Regolamento di esecuzione;
- Visti gli artt. 50, comma 5 e art.54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale di polizia rurale
Ritenuto necessario intervenire in merito al fine di eliminare i potenziali pericoli per
circolazione veicolare e pedonale sulle strade pubbliche o ad uso pubblico;
- Visto il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il suo Regolamento di esecuzione;
- Visti gli artt. 50, comma 5 e art.54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento comunale di polizia rurale
Ritenuto necessario intervenire in merito al fine di eliminare i potenziali pericoli per
circolazione veicolare e pedonale sulle strade pubbliche o ad uso pubblico;
ORDINA
ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere, entro 30 giorni a quanto di seguito specificato:
1. provvedere al taglio dell'erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature, comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica stradale;
2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, fogliame, ghiaia, fango e qualsiasi altro detrito che, a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a depositarsi sulla sede stradale;
4. mantenere le siepi e le alberature, comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo da evitare danni ai corpi dell'illuminazione pubblica e alla loro ostruzione riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della
carreggiata. Le siepi poste a dimora sul confine con strade pubbliche non potranno superare l'altezza massima di m. 3.00, fermo restando il rispetto della distanza prevista dalle norme vigenti.
RAMMENTA
che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
Allegati
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/07/2025 18:44:51